[1]Liberta' vigilata.
[2]Quando per il delitto di contrabbando sia applicata la pena della reclusione superiore ad un anno e' sempre ordinata la sottoposizione del condannato a liberta' vigilata.
[3]Ad assicurare l'esecuzione di tale misura concorre la Regia guardia di finanza.
Testo vigente dal 25 agosto 1942
