Modificazioni alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi
Art. 7 — Recidiva in contrabbando
Nei casi preveduti dall'art. 82 della legge 17 luglio 1942, n. 907, le pene stabilite dalla presente legge sono aumentate a norma del Codice penale.
Testo vigente dal 2 febbraio 1951
