Art. 2-bis l. 241/1990 — Conseguenze per il ritardo dell'amministrazione nella conclusione del procedimento)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 settembre 2010 al 21 agosto 2013. Leggi il testo vigente →
Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
Testo vigente dal 16 settembre 2010 al 21 agosto 2013 · versione 27 su Normattiva