Art. 17 aborto

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Chiunque cagiona ad una donna per colpa l'interruzione della gravidanza e' punito con la reclusione da tra mesi a due anni. Chiunque cagiona ad una donna per colpa un parto prematuro e' punito con la pena prevista dal comma precedente, diminuita fino alla meta'. Nei casi previsti dai commi precedenti, se il fatto e' commesso con la violazione delle norme poste a tutela del lavoro la pena e' aumentata.

Testo vigente dal 22 maggio 1978 al 6 aprile 2018 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art17 · fonte su Normattiva