Art. 5 adozione
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L'affidatario deve accogliere presso di se' il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni eventualmente stabilite dall'autorita' affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. L'affidatario deve agevolare rapporti tra il minore e i suoi genitori e favorirne il reinserimento nella famiglia di origine. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori ospitati presso una comunita' alloggio o ricoverati presso un istituto.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva