Art. 43
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →
La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non puo' essere proposta se non e' preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente. L'improcedibilita' e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.
Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva