Art. 43

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La domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'aggiornamento e all'adeguamento del canone non puo' essere proposta se non e' preceduta dalla domanda di conciliazione di cui all'articolo seguente. L'improcedibilita' e' rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art43 · fonte su Normattiva