Legge sull’equo canone

Art. 51 — Delle impugnazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992. Leggi il testo vigente →

((L'appello contro le sentenze del pretore nei processi relativi alle controversie previste negli articoli 30 e 45 si propone al tribunale)). Il procedimento di appello, per tutto cio' che non e' regolato dalla presente legge, e' disciplinato dagli articoli 434, 435, 436, 437, commi primo, secondo e terzo, 438, primo comma, del codice di procedura civile. E' applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 429 dello stesso codice.

Testo in vigore dal 29 novembre 1984 al 1 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art51 · fonte su Normattiva