Art. 57

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Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie locatizie attribuite dalla presente legge alla competenza del conciliatore ed ai provvedimenti di cui all'articolo 44 sono esenti dall'imposta di bollo e di registro; negli stessi casi gli onorari di avvocato e procuratore sono ridotti alla meta'.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 29 novembre 1984 · versione 0 su Normattiva

urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art57 · fonte su Normattiva