Art. 84 — Abrogazione
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DIRITTO DEL LOCATORE AL RILASCIO DELL'IMMOBILE - CONTROVERSIE - "RITO DEL LAVORO" - APPLICABILITA' - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA E PER IRRILEVANZA).
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), denunciati nella parte in cui escludono l'estensione del "rito del lavoro" alle controversie relative al rilascio di immobili per finita locazione. Infatti, dalle ordinanze di rimessione emerge o il totale difetto di ogni motivazione sulla rilevanza della questione o, chiaramente, l'irrilevanza di essa.
Riguarda ancheart. 30 Legge sull’equo canoneart. 46-esegg legge 392/1978
LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - CONTROVERSIE PER FINITA LOCAZIONE O PER MOROSITA' - APPLICABILITA' DEL RITO DEL LAVORO - ESCLUSIONE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E DI TUTELA DEL DIRITTO DI DIFESA - NON APPLICABILITA' DELLE NORME IMPUGNATE NEI GIUDIZI DI MERITO - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - l 27 luglio 1978, n. 392, artt. 30, 46 e segg. e 84. - cst artt. 3 e 24, comma secondo.
E' inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita' costituzionale riguardante norme che mai potrebbero essere applicate dal giudice a quo nella soluzione delle controversie sottoposte al suo esame. (Inammissibilita' - perche' irrilevante in relazione all'oggetto dei giudizi a quibus, trattandosi di controversie relative ad immobili urbani destinati ad uso abitativo - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che disciplinano invece le locazioni di immobili urbani destinati ad uso diverso da quello di abitazione - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24, comma secondo, Cost. - nella parte in cui escludono l'applicazione del "rito del lavoro" alle controversie concernenti il rilascio degli immobili per finita locazione o per morosita').
Riguarda ancheart. 46-esegg legge 392/1978art. 30 Legge sull’equo canone
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, 46 e segg. e 84 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (disciplina delle, locazioni degli immobili urbani), sollevata dal Pretore di Pizzo Calabro, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Così deciso in Roma, in cam…
ECLI:IT:COST:1986:90 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 58 — Inderogabilità delle norme della presente legge e abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili
Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullita' puo' essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. Le disposizioni incompatibili con…
Art. 17 — Norma finale
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso incompatibili.…
Art. 106 — Legge 17 maggio 1928, n. 1019, art. 11
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56…
Art. 158
Abrogazione di disposizioni contrarie o incompatibili Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari contrarie alle norme del presente testo unico o con case incompatibili. 6 ---------------- AGGIORNAMENTO (6) Il D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 …
Art. 2267 — Abrogazione per nuova regolamentazione della materia
Alla data di approvazione definitiva del codice e del regolamento, sono abrogate, ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale, tutte le disposizioni incompatibili o comunque afferenti alle materie indicate nell'articolo 1, commi 1 e 3, …
Art. 359
E' abrogata ogni disposizione contraria al presente testo unico o con esso incompatibile.…
urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art84 · fonte su Normattiva