Art. 11 — Durata ed effetti del piano generale
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[1]Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.
[2]I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.
[3]Sono fatti salvi i poteri del Ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di necessita' nuovi impianti industriali fuori delle zone private dai piani regolatori.
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967
