Legge urbanistica

Art. 11 — Durata ed effetti del piano generale

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[1]Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato.

[2]I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

[3]Sono fatti salvi i poteri del Ministero delle corporazioni di autorizzare in caso di necessita' nuovi impianti industriali fuori delle zone private dai piani regolatori.

Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 1 settembre 1967

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art11 · fonte del testo