Art. 45 — Disposizioni finali
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[1]Rimangono ferme le disposizioni di legge che stabiliscono la competenza anche di altri Ministeri ed organi consultivi riguardo ai piani regolatori comunali ed ai regolamenti edilizi, nonche' quelle relative ai poteri del Ministero delle corporazioni in materia di impianti industriali.
[2]Sono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente legge o con essa incompatibili.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a S. Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1942-XX
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]MUSSOLINI - GORLA - VIDUSSONI-GRANDI-DI REVEL - BOTTAI - HOST VENTURI RICCI - PAVOLINI
[7]Visto, il Guardasigilli: GHANDI
Testo in vigore dal 16 ottobre 1942 al 4 giugno 1971
