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E' accordata sanatoria per tutte le concessioni di contributi statali per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati di abitazione urbani e rurali effettuate in difformita' delle disposizioni vigenti all'epoca, anche se il contributo sia stato esteso a lavori relativi a parti di fabbricato non adibite ad abitazione ne' al momento dell'evento bellico ne' successivamente. La sanatoria e' esclusa nei casi nei quali la concessione sia, conseguenza di reato.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-17;1238~art1 · fonte del testo