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Nei casi in cui per il ripristino di fabbricati distrutti siano state applicate le norme relative alle riparazioni, l'Amministrazione, su domanda degli interessati da presentarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, puo' revocare l'originaria concessione e consentire, anche per i lavori gia' eseguiti, l'applicazione delle norme per la ricostruzione vigenti all'epoca o, in mancanza, successivamente emanate.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-12-17;1238~art2 · fonte del testo