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A coloro i quali, nel periodo compreso tra la entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e quella della legge 31 luglio 1954, n. 607, hanno, senza autorizzazione, ripristinato il fabbricato di abitazione danneggiato o distrutto, e' concesso il contributo nella misura ridotta di cui all'art. 55 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, sempre che abbiano presentato la preventiva denuncia del danno nonche' la dichiarazione di voler ripristinare il bene distrutto o danneggiato entro i termini fissati dall'art. 7 della legge stessa. Nel caso di lavori di ripristino di fabbricati adibiti ad uso di abitazione, eseguiti od iniziati senza autorizzazione, anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 luglio 1954, n. 607, l'accertamento definitivo del danno effettuato dal Genio civile o dall'Intendenza di finanza prima del loro inizio tiene luogo dell'autorizzazione medesima.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 23 agosto 1966
