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I proprietari di case di abitazione danneggiate o distrutte dalla guerra i quali, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 968, avevano ottenuto l'autorizzazione per l'inizio delle opere, hanno facolta' di chiedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione delle norme vigenti al momento dell'autorizzazione ad iniziare i lavori.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1958 al 16 dicembre 2010
