Ove lo ritenga opportuno, e comunque nel caso che le attivita' professionali da svolgere siano relative alla rappresentanza e difesa in giudizio o dinanzi alle autorita' pubbliche, il presidente dell'ordine degli avvocati richiede all'avvocato che ha trasmesso la comunicazione di cui all'articolo precedente idonea documentazione riguardante il possesso di uno dei titoli professionali indicati all'articolo 1 ed il legale esercizio nello Stato membro di provenienza delle attivita' in questione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art10 · fonte su Normattiva