Nell'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono soggetti, per ogni violazione delle disposizioni contenute o richiamate nel presente titolo, al potere disciplinare del consiglio dell'ordine competente per territorio. Sono ad essi applicabili, con le modalita' e le procedure previste dall'ordinamento professionale, le sanzioni disciplinari contemplate dalle norme vigenti. Per l'istruttoria nei procedimenti disciplinari, il consiglio dell'ordine puo' richiedere direttamente le informazioni necessarie all'organizzazione professionale di appartenenza dell'interessato ovvero all'autorita' giurisdizionale presso cui e' ammesso a esercitare la professione. Le decisioni adottate, in materia disciplinare, dai consigli dell'ordine degli avvocati e dal Consiglio nazionale forense sono immediatamente e direttamente comunicate all'organizzazione o all'autorita' di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art11 · fonte su Normattiva