Art. 9 — Obbligo e contenuto della comunicazione
Prima dell'inizio delle attivita' professionali nel territorio della Repubblica, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti ad inviare, direttamente al presidente dell'ordine degli avvocati nella cui circoscrizione l'attivita' stessa deve essere svolta, apposita comunicazione in lingua italiana contenente:
- 1)nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza e residenza o domicilio professionale;
- 2)titolo professionale posseduto ed organizzazione professionale cui sono iscritti ovvero autorita' giurisdizionale presso la quale esercitano la professione a norma delle disposizioni vigenti nello Stato di provenienza;
- 3)recapito in Italia nel periodo di permanenza;
- 4)dichiarazione, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilita' indicate al precedente articolo 5, e di non aver riportato sanzioni penali, amministrative o professionali che possano influire sull'esercizio della attivita' professionale;
- 5)eventuale appartenenza a societa' professionali;
- 6)per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza e difesa in giudizio, indicazione dell'avvocato o procuratore di cui alla lettera b) dell'articolo 6 nonche' della durata prevista dell'attivita' da svolgere.
Testo vigente dal 12 febbraio 1982
