Art. 6 — Prestazioni giudiziali
Nell'esercizio delle attivita' relative alla difesa nei giudizi civili, penali ed amministrativi, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle seguenti condizioni:
- a)l'assunzione dell'incarico deve essere tempestivamente comunicata all'autorita' adita nonche' al presidente dell'ordine degli avvocati competente per territorio;
- b)le prestazioni connesse con l'incarico debbono essere svolte di concerto con un avvocato o procuratore iscritto all'albo ed abilitato all'esercizio della professione dinanzi all'autorita' adita;
- c)l'avvocato ed il procuratore di cui alla precedente lettera b) assicura i rapporti con l'autorita' adita e si impegna, nei confronti della medesima e nello svolgimento delle prestazioni professionali considerate, all'osservanza dei doveri imposti ai difensori dalle norme vigenti.
Testo vigente dal 12 febbraio 1982
