Art. 14 — Adempimenti dei consigli dell'ordine degli avvocati
I consigli dell'ordine degli avvocati rilasciano, su istanza degli avvocati iscritti all'albo che svolgono attivita' professionale negli altri Stati membri delle Comunita' europee oppure su richiesta delle competenti autorita' degli Stati predetti, attestati, certificazioni e notizie concernenti la posizione professionale degli interessati.
Testo vigente dal 12 febbraio 1982
