I consigli dell'ordine degli avvocati, non appena vengano a conoscenza di abusi o mancanze o comunque di fatti non conformi alla dignita' ed al decoro professionale, commessi nell'esercizio dell'attivita' professionale in un altro Stato membro delle Comunita' europee da avvocati iscritti nell'albo, iniziano d'ufficio - indipendentemente dai provvedimenti adottati dalle autorita' di detto Stato - procedimento disciplinare con l'osservanza delle norme vigenti. L'esito del procedimento e le decisioni adottate sono comunicate direttamente alla competente autorita' di detto Stato.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art15 · fonte su Normattiva