Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 37 — Responsabilità disciplinare
Agli iscritti all'albo che si rendono colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o di fatti lesivi della dignita' o del decoro professionale, si applicano le sanzioni previste nel presente titolo.
Testo vigente dal 21 gennaio 1976
