Nello svolgimento delle prestazioni stragiudiziali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza, oltre che delle prescrizioni di cui agli articoli 4 e 5, delle norme che garantiscono il corretto esercizio dell'attivita' professionale e la dignita' della professione, ivi comprese le norme riguardanti il segreto professionale, la riservatezza ed il divieto di pubblicita'.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art7 · fonte su Normattiva