Per l'esercizio delle loro attivita' professionali, gli avvocati indicati all'articolo 1 sono tenuti all'osservanza delle vigenti norme legislative, professionali e deontologiche, ad eccezione di quelle riguardanti il requisito della cittadinanza italiana, il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, il superamento dell'esame di Stato, l'obbligo della residenza nel territorio della Repubblica, l'iscrizione in un albo degli avvocati e l'obbligo del giuramento.

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art4 · fonte su Normattiva