Si estendono agli avvocati indicati all'articolo 1 le norme sull'incompatibilita' previste dall'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e ulteriormente modificato con la legge 23 novembre 1939, n. 1949. La disposizione di cui alla lettera b) del quarto comma del predetto articolo 3 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933 si applica agli avvocati legati da un contratto di lavoro ad un ente pubblico o privato corrispondente, nello Stato membro di provenienza, a quelli indicati nella citata lettera b).

Testo vigente dal 12 febbraio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-02-09;31~art5 · fonte su Normattiva