Art. 1 — Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79.
Abrogato dal 21 giugno 2011
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La norma che dispone la liberalizzazione dei prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) è frutto di una scelta non arbitraria di politica economica (v. massima C). Non può quindi considerarsi costituzionalmente illegittima la conseguenziale soppressione della funzione delegata alle regioni a statuto ordinario (v. massima A) di formazione in via amministrativa dei prezzi di tali servizi ne' tanto meno ravvisarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali per mancanza di adeguate forme di cooperazione. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52, lett. c), 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'art. 97 Cost.).
Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1991
urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284~art1 · fonte su Normattiva