Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1991 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →

Dalla data in entrata in vigore della presente legge, i prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive, di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, sono liberamente determinati dai singoli operatori. Gli operatori comunicano i prezzi di pernottamento nelle strutture alberghiere ed i prezzi dei servizi turistici delle altre strutture ricettive alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai soli fini della pubblicita' di cui al regio decreto- legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni. Ciascun operatore comunica entro il 1 marzo ed entro il 1 ottobre di ogni anno, i prezzi di cui al comma 2 che intende applicare, rispettivamente dal 1 giugno e dal 1 gennaio dell'anno successivo. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, le modalita' di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi di cui al comma 2. L'ultimo periodo dell'undicesimo comma dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e' abrogato. Sono altresi' liberamente ed annualmente determinati e comunicati alle regioni ed alle capitanerie di porto competenti per territorio, con le modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 4, entro il 1 ottobre di ogni anno con validita' dal 1 gennaio dell'anno successivo, i prezzi delle attivita' turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo in vigore dal 2 settembre 1991 al 21 giugno 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1992

    Questione infondata
    22 aprile 1992

    La norma che dispone la liberalizzazione dei prezzi dei servizi erogati dagli alberghi e dalle altre strutture turistiche ricettive (art. 1, primo comma, l. n. 284 del 1991) è frutto di una scelta non arbitraria di politica economica (v. massima C). Non può quindi considerarsi costituzionalmente illegittima la conseguenziale soppressione della funzione delegata alle regioni a statuto ordinario (v. massima A) di formazione in via amministrativa dei prezzi di tali servizi ne' tanto meno ravvisarsi al riguardo una lesione delle competenze regionali per mancanza di adeguate forme di cooperazione. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost., come attuati dagli artt. 52, lett. c), 56 e 60 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'art. 97 Cost.).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284~art1 · fonte su Normattiva