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Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonche' interventi di carattere nazionale ed internazionale".

Testo in vigore dal 2 settembre 1991 al 21 giugno 2011

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 188/1992

    Questione infondata
    22 aprile 1992

    Secondo l'espresso tenore letterale del quinto e del sesto comma dell'art. 2, l. n. 284 del 1991, e la loro interpretazione sistematica (la quale esige che il significato delle norme impugnate sia determinato in connessione con quanto disposto dall'art. 3, primo comma, l. n. 292 del 1990) gli interventi per i quali sono utilizzabili i fondi ivi previsti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, sono chiaramente finalizzati a un'azione straordinaria di promozione e di sostegno sui mercati esteri dell'immagine turistica dell'Italia, come paese unitariamente considerato e, conseguentemente, sono riferibili a competenze sicuramente spettanti al Ministro del turismo e dello spettacolo ed esercitabili per il tramite dell'ENIT, il cui finanziamento straordinario è giustificato, dalla bassa congiuntura che ha complessivamente caratterizzato il turismo italiano a partire dal 1989. Peraltro, la riserva a favore delle regioni meridionali del 50% dello stanziamento appare non irragionevole in considerazione di elementi di fatto comunemente rilevabili (intensificazione dell'attività della criminalità organizzata, vicende legate all'esodo degli albanesi, etc.) e oltre a costituire espressione di un criterio di fondo della legislazione in materia (v. gli artt. 13 e 14 della legge n. 217 del 1983) ha una sua giustificazione nel potere del Ministro stesso e dell'ENIT di valutare nel complesso delle esigenze nazionali, le aree locali più bisognose di promozione turistica all'estero. (Non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto e sesto comma, l. 25 agosto 1991, n. 284, sollevate in riferimento all'art. 117 Cost. e agli artt. 8, n. 20, 9, n. 7, e 16 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige e relative norme di attuazione, nonché all'intero titolo V dello stesso Statuto, come attuato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386).

    Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 97 cost. · Art. 1 Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-08-25;284~art2 · fonte su Normattiva