Art. 2 — Interventi di sostegno alle imprese turistiche
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1991 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
Al fine di sostenere la ripresa delle attivita' del settore turistico nei comuni costieri delle regioni Liguria e Toscana e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 22 miliardi per la concessione di contributi in conto interessi in forma attualizzata al primo anno di erogazione del finanziamento, per mutui di durata decennale per la ristrutturazione e la riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e per la realizzazione o la ristrutturazione di strutture turistiche, ricreative e sportive comunque di supporto all'offerta turistica che vengano completate entro il termine stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la concessione dei contributi di cui al presente comma si applicano i commi 2, 4, 5, 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni interessate e le organizzazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale del settore turistico, sono individuati, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui al comma 1, le priorita', i parametri, le modalita', le procedure e i termini per la concessione dei benefici previsti, nonche' l'ammontare della quota posta a disposizione di ciascuna regione. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1991. Ulteriori proroghe del termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, da ultimo prorogato dall'articolo 15, comma 1, della legge 20 maggio 1991, n. 158, sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo. Per la realizzazione di interventi urgenti per il sostegno dell'immagine del turismo italiano sui mercati dei paesi generatori della domanda turistica, e' autorizzata per il 1991 la spesa di lire 8 miliardi, di cui il 50 per cento riservato ad interventi per il sostegno dell'immagine del turismo dei territori di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Gli interventi di cui al comma 5 sono effettuati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, anche per il tramite dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), in attuazione del programma all'uopo predisposto dal Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permamente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli impegni sullo stanziamento di lire 8 miliardi previsto dal comma 5, eventualmente non assunti entro il 31 dicembre 1991, possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo nonche' interventi di carattere nazionale ed internazionale".
Testo in vigore dal 2 settembre 1991 al 21 giugno 2011
