E' vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. E' pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati. Nei lavori di rotocalcografia e' consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo. Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'articolo 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art5 · fonte su Normattiva