Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;
- 1)i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- 2)i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
- 3)i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264, sono puniti:
- a)con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
- b)con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758
2Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, e' cosi' modificato: a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"; b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"; c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni"; d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."
Testo vigente dal 26 aprile 1995
