Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale;

  • 1)i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
  • 2)i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da, lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza, della norma, di cui all'articolo 8;
  • 3)i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1938, n. 264, sono puniti:
  • a)con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
  • b)con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma. 2
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758

2

Il D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ha disposto (con l'art.26, comma 41) che "Il primo comma dell'art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245, e' cosi' modificato: a) nel numero 1), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"; b) nel numero 2), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni"; c) nella lettera a) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni"; d) nella lettera b) del numero 3), le parole: "con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni"."

Testo vigente dal 26 aprile 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 573/1987

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1987

    Le valutazioni attinenti all'ambito della discrezionalita` legislativa non sono censurabili in sede di giudizio di legittimita` costituzionale, salvo che emerga un uso del tutto arbitrario ed irrazionale della facolta` di apprezzamento, non ravvisabile, peraltro, nel caso delle norme impugnate che, imponendo di indicare sulla confezione la percentuale di sostanze pericolose (toluolo e xilolo) presenti in un prodotto, riferiscono il dato percentuale al solvente impiegato, anziche` al totale del prodotto confezionato. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost. - relativa agli artt. 8 e 12, L. 5 marzo 1963 n. 245, nella parte concernente la percentuale di cui sopra).

    Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 8 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative · Art. 12 Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attivita' lavorative

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1963-03-05;245~art12 · fonte su Normattiva