Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; 55° anno se marescialli maggiori; 52° anno se marescialli capi o d'alloggio; 50° anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48° anno se appuntati o carabinieri. Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art1 · fonte del testo