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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1958 al 22 dicembre 2008. 129 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: I sottufficiali ed i militari di truppa in carriera, continuativa dell'Arma dei carabinieri sono collocati a riposo al compimento del: 58° anno di eta' se aiutanti di battaglia, e marescialli maggiori che abbiano conseguito la nomina alle cariche speciali previste dall'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225; 55° anno se marescialli maggiori; 52° anno se marescialli capi o d'alloggio; 50° anno se brigadieri o vicebrigadieri; 48° anno se appuntati o carabinieri. Al raggiungimento di tali limiti di eta' si considerano rescisse di diritto le rafferme contratte. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle in vigore sul collocamento a riposo dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri per compiuti periodi massimi di servizio. Restano ferme le norme vigenti sulla cessazione dal servizio per altre cause.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1951-03-29;210~art1 · fonte del testo