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I limiti di eta', per la cessazione dal servizio continuativo dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti rispettivamente in anni 54, 53 e 49.

Testo in vigore dal 31 ottobre 1962 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1962-10-18;1499~art5 · fonte del testo