Art. 2
I contributi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e del Ministero del commercio con l'estero, di cui alle leggi 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, non sono piu' dovuti, se ancora non versati alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se relativi ad annualita' arretrate.
Testo vigente dal 28 dicembre 1978
