Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 256 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Hanno diritto a concorrere all'assegnazione di alloggi costruiti in base alla presente legge ed alla concessione di prestiti, di cui al successivo articolo 16, tutti i lavoratori che abbiano contribuito ai piani settennali previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un mese, ovvero abbiano versato contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo. I lavoratori non possono comunque usufruire dei benefici previsti dal precedente comma, salvo il caso della richiesta di mutuo per miglioramento o risanamento di alloggio in proprieta' previsto dal successivo articolo 16, quando essi stessi o membri del loro nucleo familiare siano proprietari di un alloggio idoneo iscritto alla Conservatoria dei registri immobiliari delle localita' in cui sorgono le costruzioni, ovvero dovra' essere costruito od acquistato l'alloggio per il quale il prestito e' stato richiesto. La stessa esclusione si applica nei casi in cui il lavoratore, ovvero un membro del suo nucleo familiare, risulti proprietario di un alloggio acquisito in qualsiasi localita' con il concorso od il contributo dello Stato o di Ente pubblico, o con mutuo di favore parimenti concesso dallo Stato o da Ente pubblico, ovvero risulti proprietario in qualsiasi localita' di alloggio che consenta un reddito netto annuo superiore a lire duecentomila. La esclusione si applica altresi' nel caso in cui il lavoratore fruisca di un reddito netto annuo tassabile ai fini dell'imposta complementare a norma della legge 11 gennaio 1954, n. 25, superiore a lire unmilioneduecentomila, detratta la quota afferente ai redditi di lavoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art12 · fonte del testo