Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 625 parole tolte, 9 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Il Comitato centrale forma, il programma decennale di ripartizione dei fondi per Regione, per Provincia e per comprensorio intercomunale, tenendo conto dello apporto di contributi, del fabbisogno di alloggi, calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni dei lavoratori ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione nonche' degli indici di disoccupazione e di incremento delle forze del lavoro nei settori economici assoggettati a contribuzioni. In ogni caso l'importo dei fondi da impiegare nelle regioni dell'Italia meridionale ed insulare con prevalente destinazione alle aree di sviluppo industriale, non dovra' essere inferiore al 40 per cento delle somme da investire complessivamente, intendendosi come appartenenti all'Italia meridionale ed insulare le unita' territoriali indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 616, e successive modificazioni ed interazioni. I piani predisposti ai sensi del precedente articolo dovranno prevedere:
tolto: 1) la costruzione di alloggi destinati alla genleralita' dei lavoratori subordinati;
tolto: 2) la costruzione di alloggi destinati ai lavoratori dipendenti di, aziende ed enti privati o pubblici i quali siano disposti ad anticipare alla Gestione case per i lavoratori i contributi dovuti fino all'importo relativo al costo delle costruzioni, sia per la parte di loro competenza, sia per la parte di competenza di tutti i loro dipendenti, salvo rivalse nei confronti di questi ultimi, nonche' la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
tolto: 3) la costruzione di alloggi destinati a cooperative i cui soci, compresi fra i contribuenti previsti dal primo comma dell'articolo 12, siano disposti a concorrere alla costruzione stessa con l'apporto dei costo dell'area, ovvero con un versamento la cui entita' sara' stabilita, al momento del bando, dalla Gestione case per lavoratori e che non potra' essere in ogni caso inferiore al 15 per cento del costo totale dell'alloggio;
tolto: 4) la costituzione di un fondo di rotazione per la costruzione o per l'acquisto di alloggi destinati a lavoratori isolati. Alla ripartizione dei fondi da destinari alla esecuzione dei piani, relativamente ai quattro settori indicati nei commi precedenti, il Comitato centrale provvedera' destinando al settore indicato nel numero 2) non piu' del dieci per cento dei fondi attribuiti per ciascun piano, al settore indicato nel numero 3) non piu' del venticinque per cento, al settore indicato nei numero 4) non piu' del quindici per cento ed al settore indicato nel numero 1) il rimanente dei fondi stessi. In relazione agli stanziamenti effettuati per ciascuno dei settori indicati nel comma precedente e per ciascuna localita' saranno emessi, ai fini della prenotazione, appositi bandi. Le Aziende, gli Enti pubblici, le Amministrazioni, le cooperative ed i lavoratori singoli interessati provvederanno alle richieste secondo le modalita' stabilite dai bandi. Qualora il numero dei lavoratori richiedenti, appartenenti ai singoli settori, fosse superiore al numero degli alloggi che e' possibile costruire per ogni localita' e settore, si provvedera' alla formazione di graduatorie. I criteri di preferenza per l'assegnazione degli alloggi o dei prestiti saranno stabiliti dal regolamento sulla base di punteggi relativi al bisogno di alloggio, con particolare riguardo alle famiglie numerose, ferma restando la norma di cui all'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 551, e a quelle di nuova formazione, alla anzianita' di lavoro nella localita' in cui sorgono le costruzioni ed all'anzianita' di contribuzione, salvo quanto riguarda la scelta delle cooperative la quale avverra' per sorteggio, tenendo presente, pero', nei successivi bandi il diritto acquisito in base all'anzianita' della domanda. Hanno diritto a concorrere all'assegnazione degli alloggi i soci delle cooperative che abbiano contribuito ai piani settennali, previsti dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, per il periodo minimo di un anno, ovvero abbiano versato i contributi previsti dalla lettera b) dell'articolo 10 per lo stesso periodo,aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art15 · fonte del testo