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La concessione dei prestiti da parte degli Istituti di credito ai singoli lavoratori che saranno stati ammessi ad usufruire in seguito a richiesta di costruzione di nuove alloggio, sara' subordinata all'accertamento da parte degli Istituti autonoma delle case popolari sulla idoneita' dei progetti predisposti a cura degli interessati, in relazione alla residenza, ed alle norme tecniche e ai costi fissati dal Comitato dalla Gestione nelle rispettive competenze. Gli Istituti autonomi per le case popolari dovranno in ogni caso attestare la validita' della dichiarazione dell'interessato circa il valore presunto dell'opera da costruire o da acquistare al fine del calcolo dell'ammontare del prestito. Nel caso di prestito concesso per costruzione, gli Istituti di credito provvederanno alla erogazione di esso a misura dell'avanzamento regolare del lavori di norme di attuazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
