Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
Provvedimento abrogato dalla l. 8 agosto 1977, n.513.
Abrogato dal 18 agosto 1977
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2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. 380 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Sono organi della Gestione case per i lavoratori:
tolto: 1) il presidente;
tolto: 2) il Consiglio di amministrazione;
tolto: 3) il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione delle Gestione case per lavoratori e' composto del presidente e dei seguenti membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici:
tolto: 1) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dei lavoro, e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e del tesoro, scelti tra i funzionari di categoria non inferiore a ispettore, generale o equiparato;
tolto: 2) tre rappresentanti dei lavoratori e due rappresentanti dei datori di lavoro appartenenti alla categorie previste dall'articolo 10, lettera, c), scelti tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali a, carattere nazionale maggiormente rappresentative;
tolto: 3) due rappresentanti delle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative;
tolto: 4) un esperto, in materie economiche e un ingegnere e un architetto entrambi esperti in materia urbanistica, da scegliere in una terna formata dai Consigli nazionali dell'Ordine;
tolto: 5) un rappresentante degli Istituti autonomi per le case popolari, designato dal Ministro per i lavori pubblici. Il Consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il presidente al quale compete la rappresentanza legale della Gestione case per lavoratori. I rappresentanti dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici sono di diritto vicepresidenti. I componenti del Consiglio di amministrazione e il presidente durano in carica 5 anni e possono essere riconfermati. Il direttore generale della Gestione case per i lavoratori e' nominato dal Consiglio di amministrazione in base alle norme stabilite nel regolamento organico del personale con delibera da approvarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Il direttore generale interviene con voto consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei sindaci della Gestione e' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici ed e' composto di tre membri effettivi e tre supplenti, cosi' designati: un sindaco effettivo con funzioni di presidente ed un sindaco supplente, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; un sindaco effettivo ed uno supplente dal Ministro per il tesoro; un sindaco effettivo ed uno supplente del Ministro per i lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1977, N.513
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art20 · fonte del testo