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La progettazione delle costruzioni previste dai piani dovra' tenere conto dei limiti relativi ai costi massimi a vano che, per ciascuna localita' o gruppi di localita', saranno fissati dal Comitato centrale. Il superminimo di tali limiti potra', in casi eccezionali e per fondati motivi, essere autorizzato dalla Gestione case per lavoratori, anche durante il corso dei lavori. Fuori in tali casi, gli Istituti autonomi per le case popolari saranno responsabili dell'eccedenza sui limiti stessi. La Gestione, entro i limiti stabiliti dagli stanziamenti effettuati dal Comitato nel corso della ripartizione dei fondi, eseguita, ai sensi dell'articolo 1 provvedera' ai conseguenti accreditamenti agli Istituti autonomi per le case popolari. I pagamenti effettuati da questi ultimi dovranno avere luogo esclusivamente attraverso istituti bancari.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
