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Tutti gli atti e contratti che si rendono necessari per le operazioni inerenti all'attuazione dei piani di costruzione previsti nella presente legge, godono della esenzione dalle imposte di bollo, fatta eccezione per le cambiali; e sono soggetti all'imposta fissa minima di registro ed ipotecaria, salvi gli emolumenti dovuti a conservatori dei registri immobiliari. Le volture catastali conseguenti all'attuazione della presente legge saranno effettuate in esenzione del pagamento di tutti i diritti previsti dalla tabella, allegata sub-A al regio decreto 8 dicembre 1935, n. 2153, modificato con legge 27 maggio 1959, n. 354. Le aree edificabili occorrenti per l'attuazione della presente legge, cosi' come le costruzioni realizzate dalla Gestione case per i lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari godranno dall'esenzione dai contributi di miglioria. Le costruzioni effettuate ai sensi della presente legge sono esentate dall'imposta, sui fabbricati e relative sovraimposte per la durata, di venticinque anni sempreche' siano state ultimate non oltre il 31 marzo 1975. I materiali impiegati per la costruzione degli alloggi previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta, di consumo. La disposizione di cui al comma precedente non da' luogo all'applicazione del sesto comma dell'articolo 80 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175. Le agevolazioni fiscali previste dai commi precedenti si intendono estese anche alla costruzione di locali non adibiti ad uso di alloggio, ma aventi carattere accessorio dei complessi immobiliari realizzati dalla data di entrata in vigore della presente legge. Non sono dovuti diritti o tasse per l'approvazione, da parte delle competenti autorita' comunali, dei progetti delle costruzioni effettuate con i fondi della Gestione case per lavoratori. Non sono, del pari, dovuti diritti per il rilascio della licenza di abitabilita' degli alloggi costruiti con i fondi della Gestione case per lavoratori e dagli Istituti autonomi per le case popolari in applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
