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Allo scadere del secondo piano settenale sara' provveduto al conguaglio previsto dal terzo comma dell'articolo della legge 3 della legge 26 novembre 1955, n. 1148. La differenza fra i versamenti effettuati dallo Stato alla Gestione I.N.A.-Casa e, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Gestione cose per lavoratori e i contributi dovuti a questo ultimo Ente per effetto della legge citata, qualora risulti un credito per lo la Stato, sara' imputata a riduzione delle annualita' dovute alla Gestione case per lavoratori per effetto del precedente articolo 10. Per gli oneri derivanti allo Stato sia in relazione a quanto stabilito dalle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, sia dalla presente legge, e' autorizzata una spesa annua di 12 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi 1963-64 e 1964-65 e di 22 miliardi di lire per ciascuno dei rimanenti 8 esercizi finanziari successivi, decorrenti dall'esercizio 1965-66. Tali annualita' saranno versate dallo Stato alla Gestione e utilizzate a copertura dei contributi previsti dall'articolo 10, lettere a) e d) nonche' in relazione a contributi afferenti ad alloggi costruiti in attuazione dei due primi piani settennali. Allo scadere di ciascun esercizio finanziario si provvedera' alla determinazione delle annualita' complessive di contributi venticinquennali concernenti gli alloggi assegnati nel corso dell'esercizio. Alla scadenza del piano decennale con apposita legge saranno stabilite le modalita' di pagamento del residuo debito dello Stato nei confronti della Gestione per il residuo del venticinquennio. Nessun credito potra' comunque essere riconosciuto alla Gestione eccedente la spesa autorizzata dal precedente terzo comma per quanto concerne i versamenti ad essa dovuti nel corso del decennio per effetto della presente legge, della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e della legge 26 novembre 1955, n. 1148.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 8 maggio 1970
