Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977. Leggi il testo vigente →
Le disposizioni di cui all'articolo 32 della presente legge potranno essere estese, con deliberazione del Comitato centrale, agli alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio nelle zone nelle quali gli assegnatari versino in prevalenza in condizioni economiche disagiate.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
