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Agli assegnatari di alloggi a riscatto con patto di futura vendita delle costruzioni del secondo settennio, che versino in condizioni economiche disagiate, e' consentito di chiedere la trasformazione dell'assegnazione a riscatto in assegnazione in locazione semplice. Tale facolta' dovra' essere esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per le costruzioni non ancora assegnate, entro sei mesi dalla consegna effettiva dell'alloggio. Nel programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori verra' ridotto, nella parte finale del programma, il numero degli alloggi da assegnare in locazione semplice in corrispondenza del numero degli alloggi per i quali sara' stata esercitata la facolta' di cui al primo comma.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art38 · fonte del testo