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La consistenza numerica, lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, e di quiescenza e di previdenza del personale della Gestione case per lavoratori, compreso il direttore generale, sono stabiliti con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro. La Gestione case per lavoratori dovra' comunque procedere all'assorbimento di tutto il personale gia' alle dirette dipendenze della Gestione I.N.A.-Casa senza risoluzione del rapporto di impiego, ivi compresi gli incaricati regionali. La Gestione case per lavoratori non potra', inoltre, procedere all'assunzione di nuovo personale prima di aver provveduto all'assunzione di tutto il personale distaccato dall'I.N.A. presso la Gestione I.N.A.-Casa in liquidazione. Tutto il personale della Gestione case per lavoratori e' assunto con contratto a tempo indeterminato e ad esso, qualunque sia la provenienza, e' garantita uniformita' di trattamento in relazione alle funzioni esercitate. Sono fatti salvo i diritti di anzianita' e di qualificazione nonche' le posizioni acquisite in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge ed e' pure conservato ad persone il trattamento economico goduto alla stessa data. Le norme di attuazione stabiliranno i criteri per la liquidazione del personale nonche' la costituzione del fondo di liquidazione per il personale rimasto in servizio e per il trattamento di quiescenza e previdenza, del personale stesso.
Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977
