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[1]Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato centrale, le norme per l'attuazione della presente legge.

[2]La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubbica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 14 febbraio 1963

[4]SEGNI

[5]FANFANI - BERTINELLI - BOSCO - TRABUCCHI - TREMELLONI - LA MALFA - SULLO - COLOMBO

[6]Visto, il Guardasigilli: BOSCO

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art41 · fonte del testo