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Le disposizioni dei precedenti articoli circa, gli obblighi e le facolta' attribuiti agli Istituti autonomi per le case popolari, si intendono estese all'Istituto nazionale case per gli impiegati dello Stato in relazione agli alloggi che rimarranno assegnati in locazione ad impiegato dello Stato ed agli enti e istituiti di cui all'articolo 4.

Testo in vigore dal 16 febbraio 1963 al 18 agosto 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-14;60~art8 · fonte del testo