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I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974. Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

Testo in vigore dal 11 febbraio 1974 al 19 dicembre 1974

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1974-01-19;9~art3 · fonte su Normattiva