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I compiti relativi al completamento del programma di costruzione ed alle assegnazioni degli alloggi di cui al piano triennale approvato per gli esercizi 1972-73-74 ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, vengono affidati agli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio, fino al 31 dicembre 1974. Nei casi in cui gli istituti autonomi per le case popolari competenti per territorio non svolgano funzioni di stazione appaltante, rimangono in vita per gli stessi compiti e fino alla stessa data i comitati provinciali di cui alla legge 30 dicembre 1960, n. 1676. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 14 dicembre 1974, n.658, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 febbraio 1975, n.7, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Il termine previsto dall'art. 3 della legge 19 gennaio 1974, n. 9, e' prorogato fino al completamento delle opere comprese nei programmi disposti dal comitato istituito dalla legge 30 dicembre 1960, n. 1676, soppresso con il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036. L'attivita' dei comitati prevista dal secondo comma del predetto articolo cessa il 31 dicembre 1974."
Testo in vigore dal 19 dicembre 1974 al 22 dicembre 2008
