L'assunzione e l'inquadramento nelle varie categorie e qualifiche indicate nella allegata tabella sono subordinati al possesso, da parte degli interessati, del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per per il personale statale non di ruolo; l'assunzione e l'inquadramento alle dipendenze dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sono subordinati al possesso dei requisiti prescritti per il personale straordinario. Le assunzioni decorrono dal giorno successivo a quello di scadenza del termine indicato al primo comma del precedente art. 2.

Testo vigente dal 3 dicembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-11-16;1122~art4 · fonte del testo