Il rapporto di impiego o di lavoro del personale dipendente dalla G.R.A. cessa alla fine del terzo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di detto periodo, che vale come preavviso della risoluzione del rapporto, si fa luogo alla liquidazione spettante in base alle vigenti norme di legge e di contratto. Per le esigenze della gestione di liquidazione e per periodi di durata determinata puo' essere trattenuto in servizio, oltre il periodo previsto dal precedente comma, il personale strettamente indispensabile. All'atto della cessazione delle prestazioni, al personale che non consegua l'assunzione alle dipendenze dello Stato, ai sensi della presente legge, sara' corrisposta una integrazione della liquidazione predetta considerando in aggiunta alla anzianita' gia' maturata, il periodo di effettive prestazioni presso la gestione di liquidazione.

Testo vigente dal 3 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-11-16;1122~art2 · fonte del testo