Nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico
Art. 8 — Titoli di studio
Per l'accesso alle varie categorie professionali e' prescritto il possesso del titolo di studio appresso specificato:
- 1)licenza della scuola elementare per le categorie I e II;
- 2)diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado per la categoria III;
- 3)diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado per le categorie IV (di norma), V, VI, e VII - raggruppamento b) - relativo al personale dell'esercizio e degli uffici;
- 4)diploma di laurea per le categorie VII - raggruppamento a), relativo al personale con funzioni direttive - e VIII. Per il personale di ruolo ammesso ai concorsi, interni o pubblici, per l'accesso a categoria superiore e' sufficiente il possesso del titolo di studio prescritto per la categoria e il profilo professionale di provenienza. La disposizione del comma precedente non si applica per la nomina a qualifiche tecniche.
Testo vigente dal 7 aprile 1979
